Art and Psychology - Искусство и психология - 藝術與心理學 - 芸術と心理学- Kunst und Psychologie - Art et psychologie - Arte y Psicología

Statuto dell'Associoazione IAAP gennaio 2009

Allegato al Repertorio n. 51.441 e Fascicolo n. 19.898
23 gennaio 2009

STATUTO
della Associazione
"ARTE E PSICOLOGIA - Gruppo di Studio interdisciplinare"


TITOLO I - Denominazione - Finalità - Programmi

Articolo 1
L'Associazione è denominata "INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ART AND PSYCHOLOGY" (IAAP) ed ha sede in Firenze, Piazza Madonna degli Aldobrandini n. 1.

Articolo 2
L'Associazione non ha fini di lucro ed opera nell'ottica del volontariato inteso come partecipazione, solidarietà e pluralismo. Nel suo specifico culturale si propone di :
- promuovere il metodo di una lettura integrata e multidimensionale dell'opera d'arte, comunque intesa, senza preclusioni di epoche, stili, artisti;
- elaborare e proporre specifici contributi scientifici, personali e/o di gruppo. Chiave di lettura privilegiata è quella psicodinamica, senza escluderne altre che si presentino con motivazioni e modalità fondatamente artistiche, storiche, sociali, filosofiche, religiose, psicologiche in genere;
- organizzare incontri, dibattiti e fattive collaborazioni con le comunità scientifiche e con le istituzioni interessate.

Articolo 3
Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:
- costituire gruppi di studio, in particolare gruppi di studio interdisciplinari, nazionali o internazionali, coordinati o diretti da studiosi nominati dal Consiglio direttivo dell'Associazione, con mandato revocabile dal Consiglio stesso in qualsiasi momento; tali gruppi di studio si riuniscono almeno una volta l'anno in una conferenza convocata dal Consiglio Direttivo.
- costituire un International Advisory Committee, con il compito di proporre attività e argomenti di studio e ricerca, e con compiti promozionali.
- istituire corsi di aggiornamento; organizzare rapporti di collaborazione e/o adesioni con Associazioni nazionali ed estere, pubbliche e private, Enti nazionali e regionali, Università italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio; proporre tipi di intervento ed organizzare corsi, dibattiti e consulenze; curare pubblicazioni ed attivare ogni altra iniziativa sui temi di cui agli scopi prefissi.


TITOLO II - Struttura associativa

Articolo 4
Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, coloro i quali si riconoscono
nel presente Statuto accettandolo integralmente. Le attività di volontariato culturale che ne conseguono tutte prestate in modo personale, spontaneo e gratuito sono aperte gratuitamente alla fruizione di tutti.




Articolo 5
Sono soci della Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti vi siano ammessi secondo le regole qui di seguito esposte.
Per essere ammesso alla qualifica di Socio l'interessato ne deve fare richiesta al Consiglio Direttivo su presentazione di due soci impegnandosi a rispettare lo Statuto dell'Associazione nonché a versare annualmente la quota associativa.

Articolo 6
L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo. L'elenco dei soci dovrà essere tenuto sempre a disposizione dei soci presso la sede sociale affinché tutti ne possano prendere visione.
Il socio che intenda dimettersi dovrà comunicare le sue dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.
I1 socio dimissionario non avrà diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.

Articolo 7
I soci hanno diritto a:
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- promuovere attività tendenti al conseguimento dei fini statutari;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto purché siano in regola con il pagamento della quota annuale;
- eleggere gli organismi di direzione ed essere eletti negli stessi.

Articolo 8
I soci sono tenuti a:
- far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire alla realizzazione dei suoi programmi;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione; - - versare puntualmente nei termini fissati le quote sociali.
I1 socio moroso per quote scadute da oltre 2 (due) mesi e che non adempia all'obbligo relativo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione di formale invito alla regolarizzazione, cessa automaticamente di far parte dell'Associazione. Le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9
Salvo il diritto di recesso, la decadenza da socio può avvenire:
- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale;
- per espulsione o radiazione, legittimata da comportamento e/o attività che risultino in palese contrasto con i principi statutari, con le finalità dell'Associazione, con i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.
La decisione di esclusione è di competenza del Consiglio Direttivo e viene presa a maggioranza assoluta dei suoi membri.


TITOLO III - Struttura organizzativa

Articolo 10
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.



Articolo 11
Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione, da effettuarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, viene effettuata mediante avviso scritto ai singoli soci contenente l'ordine del giorno.
Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio presente può essere portatore di un massimo di due deleghe.
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 12
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trenta aprile.
Essa espleta le seguenti funzioni :
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- discute sulla relazione del Consiglio Direttivo, sull'attività svolta e sulle iniziative assunte;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione.

Articolo 13
L'Assemblea straordinaria viene convocata :
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno;
- quanto devono essere deliberate modifiche da apportare allo Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- allorché ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 (due quindi) dei soci.



Articolo 14
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Così costituita l'Assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Per deliberare sulle modifiche da appor-tare allo Statuto od al regolamento, se istituito, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole di 1/3 (un terzo) dei soci.

Articolo 15
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto (la otto membri che sono rieleggibili, dur-ano in carica per un triennio ed operano a titolo gratuito.
A1 Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
I1 Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e fissa le funzioni e le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.
I1 Consiglio nomina, altresì, al suo interno, un Vice Presidente, un Segretario Generale ed il Segretario Scientifico. Il Tesoriere può essere nominato anche tra gli esterni al Consiglio.

Articolo 16
II Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta, anche agli effetti di
legge, l'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi, convoca il Consiglio, ne presiede ie riunioni, sottoscrive le deliberazioni adottate e
firma il rendiconto annuale.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 17
II Presidente dell'Associazione può contrarre obbligazioni per conto dell'Associazione, nei limiti delle presumibili esigenze e compatibilità, anche sotto forma di fidi bancari e prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali e gestirli.
Tali facoltà sono delegabili in tutto od in parte al Tesoriere.

Articolo 18
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività Sociale prevísti dallo Statuto;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- redigere i bilanci;
- approvare le modalità di ammissione, le quote sociai ed il loro riparto;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.
Articolo 19
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza personale o su delega della maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza semplice e verbalizzate nell'apposito libro del Segretario. A parità di voti prevale il voto del Presidente.



Articolo 20
Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette inviti per le riunioni del Consiglio e delle Assemblee, provvede ai rapporti con Enti ed altre Associazioni nazionali.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, i verbali delle riunioni del Consiglio verranno redatti ddal consigliere più giovane.


TITOLO IV Patrimonio - Bilancio

Articolo 21
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
- le quote annuali dei soci nonché i contributi volontari corrisposti dagli stessi;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del bilancio e del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati.

Articolo 22
II patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- erogazioni, donazioni, lasciti dei soci o di terzi.

Articolo 23
Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno con approvazione assembleare (art. 14) del bilancio consuntivo e
preventivo di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Nel bilancio devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
TITOLO V - Sezioni regionali, Associazioni affiliate

Articolo 24
Sezioni regionali
Si possono istituire Sezioni Regionali in qualsiasi nazione. Il territorio corrispondente a una Sezione può essere una Regione o una Nazione. Fanno parte della Sezione tutti i soci della IAAP che risiedono, anche solo per motivi di lavoro, nella Regione o Nazione; essi costituiscono l'Assemblea Regionale.
La struttura e le attività della Sezione sono regolate da uno Statuto approvato dal Consiglio Direttivo della IAAP.
Le Sezioni hanno un bilancio autonomo costituito dalla parte di quota di iscrizione alla IAAP (nella percentuale stabilita dal Consiglio Direttivo della IAAP) e da quote di soci sostenitori e contributi particolari che la Sezione incamera totalmente.
Il Presidente della Sezione rappresenta, anche agli effetti di legge, la sezione in giudizio e nei rapporti con terzi.
Le Sezioni forniscono un contributo scientifico regolare ai convegni nazionali e alle riviste della società e alle altre attività editoriali della IAAP.
I Presidenti delle Sezioni eletti a norma di Statuto, o loro delegati, partecipano a livello consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo della IAAP.
In caso di verificata inadempienza di quanto indicato ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo della IAAP adotta le iniziative più opportune per rimuovere gli ostacoli al buon funzionamento della Sezione.
La decisione sull'ammissione dei nuovi soci viene valutata dal Consiglio Direttivo della IAAP, e comunicata al Presidente della Sezione Regionale interessata.



Articolo 25
Associazioni affiliate
Associazioni finalizzate alla promozione e alla divulgazione degli studi sui rapporti tra arte e psicologia, in armonia con le finalità della IAAP, possono chiedere l’affiliazione alla IAAP.
Il Consiglio Direttivo della IAAP concede l’affiliazione con parere motivato, nel rispetto delle seguenti modalità:
che l’attività dell’associazione richiedente non sia in contrasto con lo Statuto e le finalità istituzionali della IAAP;
che lo Statuto dell’associazione richiedente e sue eventuali modifiche
vengano accolte dal Consiglio Direttivo della IAAP;
3) che l’associazione richiedente trasmetta la relazione sociale annuale sulle attività svolte e quelle programmate al Consiglio Direttivo della IAAP;
4) che accanto alla denominazione dell’associazione sia scritto: affiliata alla International Association for Art and Psychology;
5) La IAAP e l’associazione affiliata hanno facoltà di recedere, su motivata deliberazione dei loro organi istituzionali, con un preavviso di tre mesi.


TITOLO VI - Disposizione finali

Articolo 24
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 25
In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato con la maggioranza di cui all'Articolo 14, l'Assemblea straordinaria delibererà la liquidazione, designando tra i soci un liquidatore e stabilirà la destinazione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 26
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme in materia.

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